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LEGGE 8 febbraio 2006, n.54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (GU n. 50 del 1-3-2006) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Modifiche al codice civile) 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli) - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 1) le attuali esigenze del figlio; L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. 2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis. - (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso) - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Art. 155-ter. - (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli) - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Art. 155-quinquies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Art. 155-sexies. - (Poteri del giudice e ascolto del minore) - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Art. 2. (Modifiche al codice di procedura civile) 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento». 2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. 1) ammonire il genitore inadempiente; I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari». Art. 3. (Disposizioni penali) 1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Art. 4. (Disposizioni finali) 1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Art. 5. (Disposizione finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 66): |
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