Nuovo figlio e riduzione del contributo al mantenimento

Nella società attuale, caratterizzata dalla pluralità delle relazioni familiari, capita sempre più spesso che coppie, formate da partner provenienti da precedenti rapporti coniugali o di convivenza, decidano di consolidare il proprio rapporto con la nascita di un nuovo figlio.

Ciò influisce sulle precedenti relazioni familiari della coppia? In particolare: la nascita di un figlio dalla nuova relazione sentimentale può avere qualche rilevanza sul mantenimento del coniuge o dei figli nati dal precedente rapporto?

La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la nascita di un figlio da una nuova relazione di coppia possa incidere, senza ovviamente eliderlo, sul contributo al mantenimento corrisposto per i figli nati dal precedente rapporto sentimentale.

A tal proposito la Suprema Corte ha, a più riprese, sancito che “la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal Giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico” (così ex multis Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 12/07/2016, n. 14175; Cass. Civ., 28/09/2015, n. 19194; Cass. Civ, 11/04/2011, n. 8227).

Può essere, quindi, promossa una richiesta di modifica del contributo al mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione, laddove il genitore abbia subito un peggioramento della propria condizione economica, conseguente ai maggiori oneri economici derivanti dalla nascita del nuovo figlio, che renda gravoso l’adempimento degli obblighi di contribuzione precedentemente assunti.

La Corte di Cassazione ha poi stabilito che il predetto criterio debba, evidentemente, riflettersi anche sul contributo al mantenimento del coniuge.

Pertanto, la formazione di una nuova famiglia, diritto inviolabile dell’individuo, per i maggiori oneri economici che comporta a carico della parte, può determinare e giustificare una richiesta di revoca o di diminuzione del contributo al mantenimento corrisposto a favore del precedente coniuge (così Cass. Civ., Sez. I, 13/01/2017, n. 789).

responsabilita medica danni da parto

Responsabilità medica e danni da parto

Gravidanza e parto rappresentano due momenti molto importanti nella vita dei futuri genitori e necessitano, anche dal punto sanitario, di cura ed attenzione, al fine di evitare danni alla madre o al bambino.

Talvolta, infatti, gestazione e parto sono segnati da errori od omissioni mediche che determinano lesioni, di diversa gravità, alla madre o al nascituro, il quale può, ad esempio, essere esposto a lesioni extracraniche, lesioni dei nervi faciali o periferici, lesione del plesso brachiale, ecc….

Dette lesioni, se conseguenza di un’errata condotta dei medici, possono determinare in capo al bambino il diritto al risarcimento del danno a carico della struttura sanitaria.

Anche i familiari possono avere, di riflesso, diritto al risarcimento del danno per la sofferenza e lo sconvolgimento delle abitudini di vita conseguenti alla nascita di un bambino portatore di una lesione permanente.

La giurisprudenza, negli ultimi tempi, è stata infatti chiamata a valutare l’esistenza e l’ammontare del danno riportato dal minore a seguito di lesione del plesso brachiale, conseguenza di errate manovre mediche commesse in fase di parto.

In tali casi, sia i Tribunali di merito (così Tribunale di Roma, Sezione XII, sentenza del 14/01/2014), sia la Corte di Cassazione (così Cass. Civ., Sez. III, 16/02/12, n. 2228), oltre al risarcimento del danno alla persona riportato dal neonato, hanno riconosciuto ai genitori dello stesso una somma, equitativamente determinata, a ristoro delle sofferenze subite, di riflesso a quelle patite dalla vittima, anche “in considerazione della natura delle lesione e della loro oggettiva incidenza sullo svolgimento dei rapporti affettivi e di convivenza”.

La Suprema Corte ha invero chiarito che “al genitore di persona che abbia subito la paralisi ostetrica del braccio destro all’esito di errato intervento in sede di parto spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d’animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali” (così Cass. Civ., Sez. III, 16/02/12, n. 2228).

Come riportato nella pubblicazione “La nascita indesiderata”, tratto dal volume “Il danno alla persona”, opera diretta da Paolo Cendon ed Augusto Baldassari, “il panorama dei danni risarcibili in caso di lesioni da parto prevede, ovviamente, il risarcimento di tutti i danni morali e biologici subiti dal neonato.
Anche i genitori hanno diritto ad un risarcimento per la grave compromissione della vita familiare subita a causa dell’imperizia medica e per l’enorme sofferenza patita
” (cfr. 2.4 (Segue): lesioni cagionate al nascituro in occasione del parto, in “La nascita indesiderata”, contributo di Francesca Palumbi, contenuto nel volume “Il danno alla persona”, a cura di Paolo Cendon ed Augusto Baldassari, pagine 970 e seguenti).

A ciò andrà, inoltre, aggiunto il danno patrimoniale, che consiste, non solo nelle spese sostenute per le cure mediche e le terapie, ma anche nei costi preventivabili per le future spese mediche e di assistenza.

Pertanto, in caso di responsabilità sanitaria nella causazione di traumi da parto, oltre all’accertamento del diritto al risarcimento del bambino, andrà valutata la sussistenza di circostanze idonee a richiedere altresì il ristoro della sofferenza patita dai genitori e/o dagli stretti congiunti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina del sito dedicata a Malasanità e durata delle cause di risarcimento del danno da malasanità.