Assegni familiari: domanda ANF on line dal 1°Aprile 2019

I lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno richiedere l’assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16) esclusivamente in modalità telematica, inoltrando la domanda online direttamente ovvero per il tramite del patronato o degli intermediari dell’INPS.

Non sarà più possibile presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare al datore di lavoro, modalità di richiesta vigente fino al 31 marzo e che sarà superata per garantire un maggior rispetto della privacy dei lavoratori dipendenti e per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante.

Resta inalterata invece la modalità di richiesta degli assegni familiari per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che continueranno a richiederli direttamente al datore di lavoro presentando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

È con la circolare n. 45 che l’INPS illustra le novità relative alle modalità di presentazione della domanda per gli assegni familiari che riguardano i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole.
La richiesta per ottenere gli ANF, l’assegno al nucleo familiare il cui importo è erogato direttamente in busta paga, dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica.
La motivazione della novità è duplice: c’entra la privacy ma, parallelamente, l’INPS intende assicurare una maggiore correttezza nel calcolo dell’importo riconosciuto.

Le domande per la prestazione familiare, sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dal 1° aprile 2019 dovranno essere presentate esclusivamente all’INPS.

Sarà l’INPS, una volta ricevute le domande, a calcolare gli importi giornalieri degli assegni al nucleo familiare e quelli mensili teoricamente riconosciuti in base: alla composizione del nucleo familiare; al reddito conseguito negli anni precedenti. Il lavoratore, dopo aver fatto domanda, riceverà una comunicazione da parte dell’INPS soltanto nel caso di reiezione della richiesta di erogazione degli assegni familiari.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Detrazioni per il trasporto pubblico nella dichiarazione dei redditi 2019. Limite di 250 euro a persona.

Da quest’anno nella dichiarazione dei redditi spetta la detrazione al 19% delle spese sostenute per abbonamento trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Dato che questa agevolazione è la stessa che era stata prevista per il 2008 e il 2009, di seguito una serie di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito in quegli anni, in quanto si ritengono ancora validi: limite massimo di importo detraibile di 250 euro riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico; l’importo di 250 euro costituisce il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro; la detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati; per “abbonamentosi intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Pertanto non possono beneficiare dell’agevolazione; i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore; carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di 4 trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli; la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2018 per l’abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019).

Attenzione va prestata al fatto che l’utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.