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Detrazioni per il trasporto pubblico nella dichiarazione dei redditi 2019. Limite di 250 euro a persona.

Da quest’anno nella dichiarazione dei redditi spetta la detrazione al 19% delle spese sostenute per abbonamento trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Dato che questa agevolazione è la stessa che era stata prevista per il 2008 e il 2009, di seguito una serie di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate aveva fornito in quegli anni, in quanto si ritengono ancora validi: limite massimo di importo detraibile di 250 euro riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico; l’importo di 250 euro costituisce il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l’abbonamento del figlio a carico, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro; la detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati; per “abbonamentosi intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Pertanto non possono beneficiare dell’agevolazione; i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore; carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di 4 trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli; la detrazione può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta nel 2018 per l’abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d’imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019).

Attenzione va prestata al fatto che l’utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.