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L’interesse del figlio prevale sul Test del DNA

La sentenza in commento (guarda il pdf della sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 1395/2025) trae origine dal caso di una minore riconosciuta all’anagrafe come figlia da un cittadino italiano, deceduto poco dopo la nascita della bimba e per cui il Test del DNA, eseguito in corso di causa, aveva escluso il rapporto biologico di paternità.

La Corte d’Appello di Bologna tuttavia, in linea con la più recente giurisprudenza, ha riconosciuto l’interesse della minore a conservare ugualmente lo status di figlia.

In particolare nella sentenza in commento viene affermato il principio per cui, nelle azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell’art. 263 c.c., l’interesse del minore alla conservazione del proprio status, oltre che indipendente dalla verità biologica, può altresì prescindere dalla concreta stabilizzazione di un legame affettivo.

La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dalla madre della minore, ha escluso infatti che l’interesse del minore alla conservazione del proprio status debba necessariamente avere natura familiare.

Con l’appello veniva in particolare censurata la sentenza di primo grado per aver fondato la preminenza del favor veritatis sul difetto di legami affettivi tra la minore ed il padre, così concludendo per la carenza di interesse della minore alla conservazione del proprio status giuridico.

La Corte d’Appello di Bologna, ponendosi nel solco delle più recenti pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione puntualmente richiamate nel provvedimento in commento, ha invece affermato che il diritto all’identità personale del minore non si esaurisce nell’esistenza di legami affettivi e personali sviluppatisi tra lo stesso ed il presunto padre.

Va piuttosto accertato quale sia in concreto l’interesse superiore del minore con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.

Il diritto all’identità personale presenta invero molteplici aspetti tra cui in primo luogo la proiezione sociale di sé, il diritto al nome, alla reputazione e alla identità di genere.

L’ordinamento è dunque caratterizzato dall’immanenza dell’interesse del minore nell’ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l’esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l’interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito)”.