Unione Civile: che cos’è e com’è disciplinata

La Legge 20/05/2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), ha istituito l’Unione Civile, riconoscendo così il legame tra persone dello stesso sesso tra quelle formazioni sociali tutelate e garantite dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

A seguito, quindi, dell’entrata in vigore della predetta disposizione normativa, due persone dello stesso sesso, maggiorenni, unite da un vincolo sentimentale possono contrarre unione civile di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, acquisendo così una posizione equiparabile a quella dei coniugi.

Le parti, mediante dichiarazione da effettuare all’ufficiale dello stato civile, possono anche concordare di adottare, per tutta la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendo tra quello dei partner.

Proprio come i coniugi, con la sottoscrizione dell’unione civile, le parti acquistano i medesimi diritti ed assumono gli stessi obblighi, in particolare il dovere reciproco di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia, in base alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Anche il regime patrimoniale dell’unione civile viene disciplinato in analogia a quello del matrimonio, ovvero il regime ordinario è quello della comunione dei beni, salvo diversa convenzione tra le parti.

L’unione civile si scioglie per morte di un partner ed in tal caso si applicano le disposizioni previste dal codice civile per la successione del coniuge.

In sede di successione legittima, quindi, la parte sopravvissuta succede all’altra nelle medesima maniera del coniuge ed, in caso di successione ereditaria, resta salva anche per la parte di unione civile una quota di legittima sull’asse ereditario del partner deceduto.

In caso di morte del partner inoltre, la parte sopravvissuta ha diritto a tutte le indennità previste dal diritto del lavoro.
Del resto, in materia di diritto del lavoro, le parti dell’unione civile possono godere della disciplina prevista per il congedo matrimoniale, nonché, tra gli altri, dei permessi per lutto o per assistere il partner disabile.

Le parti dell’unione civile, però, proprio come accade per i coniugi, possono decidere di sciogliere la propria unione, per intervenuta crisi nel rapporto di coppia.

Ogni partner può infatti chiedere il “divorzio” in qualunque momento e anche se l’altro non è d’accordo.
Occorre però che la parte formalizzi la propria intenzione di sciogliere il legame, attraverso un’apposita dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile.
Decorsi tre mesi da tale dichiarazione, è poi proponibile la domanda di scioglimento dell’unione civile.

In sede di “divorzio”, attraverso un procedimento del tutto analogo a quello previsto per i coniugi, occorrerà quindi regolare tutti gli aspetti patrimoniali del rapporto, con possibilità anche di riconoscere ad uno dei partner un assegno divorzile o l’assegnazione della casa nella quale la coppia aveva fissato la propria residenza.

Gli effetti dello scioglimento dell’unione civile sono immediati e non occorre, come per i coniugi, attendere prima il decorso di un periodo di separazione.

E’, quindi, consigliabile in caso di scioglimento dell’unione civile che le parti si rivolgano ad un professionista nel settore legale per valutare i diritti e gli obblighi connessi alla cessazione della propria relazione sentimentale.