Tag Archivio per: Dichiarazione giudiziale paternità

Figlio non riconosciuto e testimonianza madre

Nelle cause di dichiarazione giudiziale di paternità promosse dal figlio maggiorenne, la madre può essere testimone della relazione sentimentale e sessuale intrattenuta con il presunto padre.

L’art. 269 c.c. stabilisce invero che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo. Quindi il Giudice può trarre il proprio convincimento sull’esistenza del rapporto di filiazione da ogni mezzo di prova, comprese le testimonianze de relato, il comportamento processuale delle parti e le risultanze dotate di mero valore indiziario.

Ed infatti, nonostante ad oggi la giurisprudenza ritenga che lo strumento più idoneo a provare la paternità sia la consulenza tecnica genetica, è considerato valido indizio, su cui fondare il convincimento circa la sussistenza del rapporto di filiazione, il rifiuto del padre di sottoporsi al test del DNA (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 21/12/2015 n. 25675).

L’unico limite posto dal Legislatore è quello contenuto nell’ultimo comma dell’art. 269 c.c., che afferma che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione.
Tali circostanze, però, ben possono concorrere con gli altri elementi probatori a sostegno del convincimento del Giudice in ordine alla sussistenza della paternità.

Nel processo per dichiarazione giudiziale di paternità promosso dal figlio maggiorenne, quindi, la madre è ritenuta capace di testimoniare e le sue dichiarazioni possono essere utilizzate ai fini della decisione, in concorso con le altre risultanze, anche indiziarie, emerse nel corso del giudizio.

Sul punto, invero, la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, promosso da soggetto maggiorenne, vada esclusa ogni valutazione sulla capacità a testimoniare della madre naturale ai sensi dell’art 246 c.p.c., in quanto la madre non è parte del giudizio (così ex multis Cass. Civ., Sez. I , 17/07/2012, n. 12198).
Nella sopra richiamata sentenza viene infatti precisato che la madre “non può essere litisconsorte necessaria, in quanto legittimato passivo è il solo genitore, (ed in mancanza i suoi eredi) nei confronti del quale si intende accertare la filiazione (Cass. 3143 del 1994, S.U. 21287 del 2005), né legittimata attiva, quando il figlio naturale abbia raggiunto la maggiore età. La corretta configurazione della sua posizione processuale può essere desunta dall’interpretazione coordinata dell’art. 276 c.c. u.c. e art. 269 c.c.. L’art. 276 c.c., u.c., stabilisce che alla domanda può contraddire “chiunque ne abbia interesse”. Secondo l’orientamento di questa sezione (Cass. 8355 del 2007) tale norma prefigura un intervento principale, regolato dall’art. 105, primo comma cod. proc. civ. e non meramente adesivo” (così Cass. Civ., Sez. I , 17/07/2012, n. 12198).

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare le pagine del sito dedicate al diritto al risarcimento del figlio non riconosciuto ed ai diritti dei minori.

Diritto al risarcimento del danno del figlio non riconosciuto

Il diritto al risarcimento del danno del figlio non riconosciuto

La sentenza n. 697/2019, con cui la Corte d’Appello di Bologna, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità, ha confermato il diritto della figlia al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre e dell’assenza di un solido rapporto con quest’ultimo.

Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Bologna il diritto della figlia al risarcimento del danno nasceva proprio dalla privazione della figura paterna che il padre le aveva inflitto.

Si è infatti accertato che il genitore, pur consapevole del rapporto di filiazione, non si è mai comportato da padre né in privato né nella sfera sociale, cagionando dunque nella figlia una grave sofferenza per la consapevolezza di non essere stata desiderata ed accolta come tale.

La Corte d’Appello di Bologna ha, dunque, confermato l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26205/2013, in cui si è affermata l’esistenza di un “automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore”.

Con la successiva sentenza n. 3079/2015, la Corte di Cassazione ha altresì sancito che “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepito nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole

In sintesi, per effetto della semplice procreazione il figlio acquisisce il diritto di essere mantenuto ed educato dai propri genitori e di condividere con gli stessi la relazione filiale, sia nella sfera privata ed affettiva, sia in ambito sociale. Ciò a prescindere dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di paternità.

La violazione di tale diritto da parte del genitore costituisce quindi un grave inadempimento agli obblighi sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 1989.

A tale inadempimento consegue, pertanto, il diritto del figlio al risarcimento del danno, quando il comportamento del genitore abbia determinato un vuoto affettivo e sociale nel figlio.

In allegato il testo integrale della sentenza. E’ inoltre consultabile il nostro approfondimento Figlio non riconosciuto e testimonianza della madre, nonchè l’area tematica Diritto dei minori.