Datore di lavoro e risarcimento del danno per incidente stradale del dipendente
In caso di sinistro stradale che abbia determinato un’invalidità temporanea totale al dipendente, il datore di lavoro ha diritto ad esercitare la rivalsa nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione, per i costi sostenuti durante tutto il periodo di assenza del dipendente (quali retribuzione, contributi, ferie, tredicesima, quattordicesima, T.f.r., ecc…).
La prima sentenza storica in materia si è avuta con il famoso “caso Meroni”.
Nel 1967 a seguito di un investimento stradale decedeva il famoso calciatore del Torino, Luigi Meroni. Il Torino, quindi, promuoveva una causa civile per vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del calciatore. Tale controversia si concludeva con la sentenza n. 174/1971, con cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito, per la prima volta, la risarcibilità del danno subito dal creditore per il fatto doloso o colposo altrui che abbia cagionato la morte del suo debitore.
Detto orientamento è stato poi ulteriormente confermato e perfezionato dalla Suprema Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 6132 del 1988.
Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha infatti precisato che “il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)” (cosi Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 6132/1988).
Invero, in caso di sinistro stradale da cui siano conseguite lesioni a carico del lavoratore dipendente, gli enti previdenziali (Inail e Inps) garantiscono una quota della retribuzione, ma restano a carico del datore di lavoro una serie di costi che maturano per tutto il periodo in cui il dipendente è assente dal luogo di lavoro.
Tali costi, sulla base del sopra descritto orientamento della giurisprudenza, costituiscono un “danno ingiusto” a carico del datore di lavoro che dovrà essere risarcito dal responsabile civile.
Va infine evidenziato che, in caso di sinistro stradale, il datore di lavoro potrà esercitare tale rivalsa direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile.
La Corte di Cassazione ha infatti da tempo chiarito che, in materia di sinistro stradale, nella nozione di danneggiato, a cui compete l’azione diretta contro l’assicuratore, “vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell’incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l’incidente medesimo” (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 15399/2002; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11099/1991).
Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare le pagine del sito dedicate ad Infortunistica stradale ed il video su come comportarsi in caso di incidente stradale.