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Il Curatore Speciale del Minore

La Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022) ha introdotto importanti innovazioni nel sistema della giustizia familiare, rafforzando il ruolo del curatore speciale del minore nei procedimenti in cui l’interesse del minore rischia di essere sacrificato o non adeguatamente rappresentato.

Il curatore speciale è una figura terza e indipendente, nominata dal giudice quando emerge un conflitto di interessi tra il minore e uno o entrambi i genitori.

La scelta ricade spesso tra gli avvocati del foro competente per la causa, esperti in materia e, come avviene in molti Tribunali italiani, inseriti in appositi Elenchi redatti dal Consiglio dell’ordine degli avvocati.

Il compito principale del Curatore Speciale è di rappresentare il minore nel processo, garantendone la tutela e portando all’attenzione del Giudice i suoi bisogni e la sua reale posizione.

La Riforma Cartabia ha reso più chiari e frequenti i casi in cui la nomina è obbligatoria: situazioni di pregiudizio, inadempienze gravi, sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, forte conflittualità, o necessità di ascolto del minore in un contesto protetto e professionalmente guidato.

Il curatore speciale può partecipare alle udienze, depositare memorie e istanze, chiedere l’audizione del minore, opporsi a richieste delle parti e segnalare eventuali condizioni di rischio.

La sua autonomia rispetto a genitori, servizi sociali e consulenti tecnici lo rende una tutela concreta e imparziale nelle vicende familiari più delicate.

Grazie alla riforma, questa figura assume oggi un ruolo più strutturato e centrale nella protezione del minore, garantendo che la sua voce e il suo interesse superiore rimangano il vero punto focale del procedimento.

La figura del Coordinatore Genitoriale dopo la Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha ridefinito il sistema della giustizia familiare ponendo al centro la tutela del minore, la gestione responsabile dei conflitti e la valorizzazione degli strumenti alternativi al contenzioso.

Sebbene la riforma non abbia introdotto una disciplina normativa specifica per il coordinatore genitoriale, il nuovo impianto processuale ne favorisce l’impiego nei casi di elevata conflittualità tra i genitori (in base all’art. 473 bis n. 26 c.p.c.).

Il coordinatore genitoriale è un professionista qualificato – psicologo, avvocato esperto in diritto di famiglia, pedagogista o assistente sociale – che supporta i genitori nell’applicazione concreta dei provvedimenti del giudice o degli accordi omologati.

Il suo compito è facilitare la comunicazione, ridurre le tensioni e aiutare a trovare soluzioni operative a questioni quotidiane: gestione delle visite, festività, attività scolastiche ed extrascolastiche, scambi di informazioni, rispetto degli orari.

Si tratta di una figura non giudiziaria ma con una funzione gestionale e di monitoraggio, particolarmente utile quando la conflittualità è cronica e impedisce ai genitori di cooperare nell’interesse dei figli.
Proprio in questa prospettiva, il modello introdotto dalla Riforma Cartabia – più rapido, uniforme e orientato alla collaborazione – ha favorito la diffusione del coordinamento genitoriale in diversi Tribunali italiani.

Il suo intervento può essere richiesto dalle parti oppure disposto dal giudice, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da gravi difficoltà comunicative o da continui inadempimenti.

Pur non avendo poteri decisori in senso stretto, il coordinatore può proporre soluzioni, chiarire l’interpretazione dei provvedimenti e segnalare eventuali criticità all’autorità giudiziaria, nei limiti dell’incarico ricevuto.

La crescente applicazione di questa figura dimostra la necessità di strumenti pratici e continuativi che vadano oltre la singola decisione giudiziale, garantendo ai minori stabilità, prevedibilità e un clima familiare meno conflittuale. Il coordinatore genitoriale rappresenta dunque una risorsa efficace, in linea con la filosofia della Riforma Cartabia: fare della tutela del minore un obiettivo concreto, quotidiano e realmente condiviso.

L’interesse del figlio prevale sul Test del DNA

La sentenza in commento (guarda il pdf della sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 1395/2025) trae origine dal caso di una minore riconosciuta all’anagrafe come figlia da un cittadino italiano, deceduto poco dopo la nascita della bimba e per cui il Test del DNA, eseguito in corso di causa, aveva escluso il rapporto biologico di paternità.

La Corte d’Appello di Bologna tuttavia, in linea con la più recente giurisprudenza, ha riconosciuto l’interesse della minore a conservare ugualmente lo status di figlia.

In particolare nella sentenza in commento viene affermato il principio per cui, nelle azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell’art. 263 c.c., l’interesse del minore alla conservazione del proprio status, oltre che indipendente dalla verità biologica, può altresì prescindere dalla concreta stabilizzazione di un legame affettivo.

La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dalla madre della minore, ha escluso infatti che l’interesse del minore alla conservazione del proprio status debba necessariamente avere natura familiare.

Con l’appello veniva in particolare censurata la sentenza di primo grado per aver fondato la preminenza del favor veritatis sul difetto di legami affettivi tra la minore ed il padre, così concludendo per la carenza di interesse della minore alla conservazione del proprio status giuridico.

La Corte d’Appello di Bologna, ponendosi nel solco delle più recenti pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione puntualmente richiamate nel provvedimento in commento, ha invece affermato che il diritto all’identità personale del minore non si esaurisce nell’esistenza di legami affettivi e personali sviluppatisi tra lo stesso ed il presunto padre.

Va piuttosto accertato quale sia in concreto l’interesse superiore del minore con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.

Il diritto all’identità personale presenta invero molteplici aspetti tra cui in primo luogo la proiezione sociale di sé, il diritto al nome, alla reputazione e alla identità di genere.

L’ordinamento è dunque caratterizzato dall’immanenza dell’interesse del minore nell’ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l’esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l’interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito)”.