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Pensione di reversibilità al coniuge separato/divorziato e ripartizione col nuovo coniuge

In caso di decesso di un coniuge, l’altro coniuge (o l’unito civilmente) ha diritto all’erogazione della pensione di reversibilità, ovvero al riconoscimento di una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al deceduto.

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato ed al coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze, ma solo a condizione che a quest’ultimo sia stato riconosciuto in sede di divorzio un assegno divorzile e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ma cosa succede se il coniuge deceduto, dopo il divorzio, aveva contratto un nuovo matrimonio, lasciando oltre al coniuge divorziato un nuovo coniuge?

L’art. 9 della Legge sul divorzio (l. 898/70) prevede espressamente che in questo caso una quota della pensione di reversibilità spettante al nuovo coniuge venga attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato che sia in possesso dei requisiti sopra esposti.

E’, quindi, necessario che il coniuge divorziato proponga ricorso al Tribunale competente per la determinazione della quota di sua spettanza.

Tale quota, secondo l’orientamento della giurisprudenza più recente, verrà determinata dal Giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ponderando il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche delle parti, dell’entità dell’assegno divorzile.
Va precisato che assume rilievo anche il periodo di convivenza prematrimoniale eventualmente instaurato con il nuovo coniuge in costanza di separazione dal precedente, laddove venga provata la stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (così Cass. Civ., ord. 21997/2024; Cass. Civ., 8263/2020).