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Novità in materia di mediazione civile

Il 30 giugno 2023 sono entrate in vigore le disposizioni del D. Lgs. 149/22 (cd. Riforma Cartabia) relative alla mediazione civile e commerciale.
La mediazione civile e commerciale è un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie, introdotto in Italia con il D. Lgs. 28/2010, che si svolge presso un organismo accreditato dal Ministero dove un terzo imparziale (il Mediatore) aiuta le parti, assistite necessariamente dai rispettivi difensori, a trovare un accordo senza dover ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

In alcune materie il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione necessaria per procedere poi con l’eventuale causa in Tribunale (ad esempio, in materia di contratti assicurativi e bancari, diritti reali, successioni, condominio, locazione e comodato ecc…).

La cd. Riforma Cartabia, che ha in parte ridefinito e modificato il procedimento di mediazione, ha esteso le materie per cui la mediazione è obbligatoria, ricomprendendoVi i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Tra le novità più significative della Riforma Cartabia, in materia di mediazione, vanno però evidenziate quelle di natura fiscale, che comportano importanti benefici economici per le parti che decidono di andare in Mediazione.

E’ stato infatti previsto che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, mentre il verbale contenente l’accordo di conciliazione e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Quest’ultima previsione risulta economicamente molto conveniente per le parti soprattutto nei casi in cui in sede di accordo di mediazione vengono disposti trasferimenti immobiliari, ad esempio in materia di successione ereditaria, di accordo tra coniugi, ecc…

Inoltre, qualora venga raggiunto l’accordo, alle parti e’ riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennita’ corrisposta all’Organismo di Mediazione, fino alla concorrenza di euro 600,00.
Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, è altresì riconosciuto alle parti un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, sempre fino alla concorrenza di euro 600,00.