Il rimborso delle spese mediche dopo un incidente stradale

Il tema del risarcimento danni da incidente stradale è da sempre al centro di un ampio dibattito giurisprudenziale.

La Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 23/10/2023, sent. n. 29308) ha ribadito l’importanza del riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute dalla vittima, chiarendo alcuni principi fondamentali in materia di prova e liquidazione del danno.

La decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire la tutela integrale del danneggiato, riaffermando che le spese sanitarie effettivamente sostenute e collegate causalmente all’incidente devono essere riconosciute, purché debitamente documentate.

La vicenda riguardava un sinistro stradale da cui erano derivate lesioni personali e conseguenti spese di cura.
La controversia verteva in particolare sulla quantificazione e sul riconoscimento delle spese mediche: la parte danneggiata aveva infatti documentato i costi sanitari sostenuti in una struttura privata, ma l’assicurazione contestava l’ammontare e la necessità di alcune prestazioni.

La Suprema Corte ha confermato che il diritto al risarcimento non può limitarsi al solo danno biologico o morale, ma deve comprendere anche il rimborso delle spese mediche necessarie, a condizione che siano adeguatamente provate e collegate causalmente all’incidente.

La giurisprudenza sul punto ha ribadito alcuni principi chiave che si rivelano di grande interesse pratico:

1. Onere della prova: spetta al danneggiato dimostrare le spese effettivamente sostenute, mediante fatture, ricevute o altra documentazione idonea.

2. Causalità: le spese devono essere direttamente connesse alle lesioni riportate a seguito dell’incidente. Non sono rimborsabili, quindi, costi estranei o non giustificati da un nesso causale.

3. Necessità e congruità: il giudice deve verificare che le cure siano state necessarie e proporzionate alle lesioni, escludendo eventuali trattamenti superflui.

4. Tutela integrale della vittima: il risarcimento deve consentire alla persona lesa di essere riportata, per quanto possibile, alla situazione precedente al sinistro, comprendendo sia i danni patrimoniali (come le spese sanitarie) sia quelli non patrimoniali.

La decisione della Corte di Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che interpreta in senso ampio il concetto di risarcimento del danno patrimoniale da incidente stradale.

Le spese mediche costituiscono infatti un pregiudizio economico immediato e diretto, e la loro esclusione determinerebbe un vuoto nella tutela della vittima.

Inoltre, la pronuncia conferma il principio secondo cui il risarcimento deve essere equo e integrale, senza limitarsi a ristori simbolici o parziali.

Responsabilità medica e danni da parto

Gravidanza e parto rappresentano due momenti molto importanti nella vita dei futuri genitori e necessitano, anche dal punto sanitario, di cura ed attenzione, al fine di evitare danni alla madre o al bambino.

Talvolta, infatti, gestazione e parto sono segnati da errori od omissioni mediche che determinano lesioni, di diversa gravità, alla madre o al nascituro, il quale può, ad esempio, essere esposto a lesioni extracraniche, lesioni dei nervi faciali o periferici, lesione del plesso brachiale, ecc….

Dette lesioni, se conseguenza di un’errata condotta dei medici, possono determinare in capo al bambino il diritto al risarcimento del danno a carico della struttura sanitaria.

Anche i familiari possono avere, di riflesso, diritto al risarcimento del danno per la sofferenza e lo sconvolgimento delle abitudini di vita conseguenti alla nascita di un bambino portatore di una lesione permanente.

La giurisprudenza, negli ultimi tempi, è stata infatti chiamata a valutare l’esistenza e l’ammontare del danno riportato dal minore a seguito di lesione del plesso brachiale, conseguenza di errate manovre mediche commesse in fase di parto.

In tali casi, sia i Tribunali di merito (così Tribunale di Roma, Sezione XII, sentenza del 14/01/2014), sia la Corte di Cassazione (così Cass. Civ., Sez. III, 16/02/12, n. 2228), oltre al risarcimento del danno alla persona riportato dal neonato, hanno riconosciuto ai genitori dello stesso una somma, equitativamente determinata, a ristoro delle sofferenze subite, di riflesso a quelle patite dalla vittima, anche “in considerazione della natura delle lesione e della loro oggettiva incidenza sullo svolgimento dei rapporti affettivi e di convivenza”.

La Suprema Corte ha invero chiarito che “al genitore di persona che abbia subito la paralisi ostetrica del braccio destro all’esito di errato intervento in sede di parto spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d’animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali” (così Cass. Civ., Sez. III, 16/02/12, n. 2228).

Come riportato nella pubblicazione “La nascita indesiderata”, tratto dal volume “Il danno alla persona”, opera diretta da Paolo Cendon ed Augusto Baldassari, “il panorama dei danni risarcibili in caso di lesioni da parto prevede, ovviamente, il risarcimento di tutti i danni morali e biologici subiti dal neonato.
Anche i genitori hanno diritto ad un risarcimento per la grave compromissione della vita familiare subita a causa dell’imperizia medica e per l’enorme sofferenza patita
” (cfr. 2.4 (Segue): lesioni cagionate al nascituro in occasione del parto, in “La nascita indesiderata”, contributo di Francesca Palumbi, contenuto nel volume “Il danno alla persona”, a cura di Paolo Cendon ed Augusto Baldassari, pagine 970 e seguenti).

A ciò andrà, inoltre, aggiunto il danno patrimoniale, che consiste, non solo nelle spese sostenute per le cure mediche e le terapie, ma anche nei costi preventivabili per le future spese mediche e di assistenza.

Pertanto, in caso di responsabilità sanitaria nella causazione di traumi da parto, oltre all’accertamento del diritto al risarcimento del bambino, andrà valutata la sussistenza di circostanze idonee a richiedere altresì il ristoro della sofferenza patita dai genitori e/o dagli stretti congiunti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la pagina del sito dedicata a Malasanità e durata delle cause di risarcimento del danno da malasanità.