Incidente stradale e il risarcimento del trasportato

Incidente stradale: il risarcimento del trasportato

L’art. 141 codice delle assicurazioni dispone che il terzo danneggiato a seguito di un sinistro, nel quale egli risulti trasportato, ha diritto al risarcimento del danno in via diretta da parte dell’assicurazione del conducente, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salva l’ipotesi del caso fortuito.

La norma in esame, di derivazione comunitaria, fa emergere lo spirito solidaristico di tutela sociale che sta alla base delle maggiori garanzie che si intende accordare al terzo trasportato, esonerando lo stesso dalla prova dell’effettiva responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Il rischio di causa viene, quindi, traslato dal soggetto trasportato alla compagnia assicuratrice, conferendo principale tutela all’interesse del primo, che prevale su qualsivoglia questione inerente all’accertamento della responsabilità civile, con esclusione del solo caso fortuito.

Al terzo danneggiato viene, così, accordato uno strumento di tutela aggiuntivo, al fine di conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, a prescindere dall’effettiva distribuzione della responsabilità. In tale ottica, il terzo dovrà provare esclusivamente il danno riportato e la sussistenza del nesso causale tra lo stesso e il sinistro, risultando esonerato dalla prova dell’effettiva dinamica dell’incidente e conseguente ripartizione di responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti (ex multis, Cass. sent. n. 16181/2015).

Resta salva l’ipotesi del caso fortuito, individuato dalla norma quale unica ipotesi di esclusione del diritto a risarcimento in capo al terzo. Nella nozione di caso fortuito, per orientamento maggioritario, la giurisprudenza di legittimità include, accanto agli eventi di origine naturale che sfuggono al controllo umano, anche il comportamento del danneggiato o di un terzo, la cui autonomia e imprevedibilità può elidere il nesso causale con gli avvenimenti precedenti (ex multis Cass. Sez. III, ord. 2477/2018, Cass. sent. n. 25837/2017). Deve, tuttavia, trattarsi di un comportamento imprevedibile ed eccezionale, che non rientri nel normale sviluppo causale, così da divenire autonoma causa del sinistro.

La ratio garantista sottesa all’art. 141 c.d.a. si evince anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in tema di direttive sull’assicurazione della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli, in cui la Corte afferma che la disciplina di diritto interno deve essere interpretata dando prevalenza alla qualità di vittima avente diritto al risarcimento su quella dell’assicurato-responsabile, cosicché il terzo trasportato abbia un incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione.

L’interpretazione garantista nei confronti del terzo trasportato risulta maggioritaria anche nell’ambito della giurisprudenza di legittimità e di recente avvalorata nella sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 1279/2019. In tale pronuncia, la Suprema Corte dichiara non rilevanti, ai fini del soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, gli “aspetti puramente interni alla convenzione assicurativa, che riguarda l’assicurazione del trasportato o del responsabile civile, trasferendo sull’assicurazione del trasportante il rischio inerente a irregolarità o invalidità dell’assicurazione”. La Corte prosegue, poi, affermando che l’orientamento interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia ha un’indubbia matrice costituzionale, volta a conferire al terzo un’adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, evitando l’effetto discriminatorio che altrimenti si produrrebbe in capo al terzo trasportato a seconda della situazione in cui di volta in volta versi l’assicurazione del responsabile civile. La stessa non è neppure equiparabile al caso fortuito, “il quale prevede per il terzo il solo accollo del rischio non assicurabile perché imputabile al cd. “act of God””.

A conferma dell’indifferenza dell’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro rispetto al diritto al risarcimento del terzo, la Corte, nella medesima pronuncia, afferma che la capacità di testimoniare nel giudizio inerente il risarcimento del terzo danneggiato delle parti coinvolte nel sinistro va valutato caso per caso, sotto il profilo della sussistenza di un interesse attuale e concreto, e non ipotetico e astratto. L’interesse del terzo deve essere comparato con l’interesse delle parti a contrastare o favorire l’azione del primo e non con il loro personale interesse, del tutto secondario, ad accertare la dinamica dell’incidente e ad individuarne il responsabile, “essendo questi ultimi fatti del tutto indifferenti per il terzo danneggiato, titolare di un diritto ad essere risarcito del danno subito a prescindere dalla eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro conducente”.

Un orientamento differente è stato, tuttavia, accolto dalla Corte di Cassazione, a distanza di appena un mese dalla pronuncia sopra analizzata, nella sentenza della Terza Sezione n. 4147/19. La Suprema Corte, invero, elabora un ragionamento differente nell’analizzare i presupposti e i limiti della tutela del terzo trasportato, incentrando, in particolare, il giudizio sulla nozione di caso fortuito richiamata nell’incipit dell’art. 141 c.d.a. Quest’ultimo, a parere della Corte, fungerebbe da criterio dirimente nel bilanciamento degli interessi coinvolti e, solo una volta accertata la sua esclusione, si dovrebbe procedere al risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.

La nozione di caso fortuito viene, quindi, interpretata nel senso di causazione del sinistro del tutto esterna al vettore, includendovi anche l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente. Così interpretato, il criterio in esame determinerebbe due effetti: l’uno, sostanziale, per cui la responsabilità dell’assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell’assicurato, cioè del vettore; l’altro, processuale, di addossare all’assicuratore l’onere probatorio di ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale, dimostrando l’eventuale responsabilità esclusiva dell’altro conducente. Secondo la Corte, il successivo inciso della norma che prevede il diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti dovrebbe coordinarsi con la prima parte della norma stessa e, dunque, letto nel senso che “se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità”. In conseguenza, nell’accezione di caso fortuito adottata dalla Corte, l’art. 141 c.d.a. richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore.

Per ulteriori approfondimenti su come comportarsi in caso di incidente stradale è possibile consultare sul sito il video e l’area tematica dedicati all’infortunistica stradale.