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L’interesse del figlio prevale sul Test del DNA

La sentenza in commento (guarda il pdf della sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 1395/2025) trae origine dal caso di una minore riconosciuta all’anagrafe come figlia da un cittadino italiano, deceduto poco dopo la nascita della bimba e per cui il Test del DNA, eseguito in corso di causa, aveva escluso il rapporto biologico di paternità.

La Corte d’Appello di Bologna tuttavia, in linea con la più recente giurisprudenza, ha riconosciuto l’interesse della minore a conservare ugualmente lo status di figlia.

In particolare nella sentenza in commento viene affermato il principio per cui, nelle azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ai sensi dell’art. 263 c.c., l’interesse del minore alla conservazione del proprio status, oltre che indipendente dalla verità biologica, può altresì prescindere dalla concreta stabilizzazione di un legame affettivo.

La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dalla madre della minore, ha escluso infatti che l’interesse del minore alla conservazione del proprio status debba necessariamente avere natura familiare.

Con l’appello veniva in particolare censurata la sentenza di primo grado per aver fondato la preminenza del favor veritatis sul difetto di legami affettivi tra la minore ed il padre, così concludendo per la carenza di interesse della minore alla conservazione del proprio status giuridico.

La Corte d’Appello di Bologna, ponendosi nel solco delle più recenti pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione puntualmente richiamate nel provvedimento in commento, ha invece affermato che il diritto all’identità personale del minore non si esaurisce nell’esistenza di legami affettivi e personali sviluppatisi tra lo stesso ed il presunto padre.

Va piuttosto accertato quale sia in concreto l’interesse superiore del minore con particolare riferimento agli effetti del provvedimento in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.

Il diritto all’identità personale presenta invero molteplici aspetti tra cui in primo luogo la proiezione sociale di sé, il diritto al nome, alla reputazione e alla identità di genere.

L’ordinamento è dunque caratterizzato dall’immanenza dell’interesse del minore nell’ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l’esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l’interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito)”.

Figlio non riconosciuto e testimonianza madre

Nelle cause di dichiarazione giudiziale di paternità promosse dal figlio maggiorenne, la madre può essere testimone della relazione sentimentale e sessuale intrattenuta con il presunto padre.

L’art. 269 c.c. stabilisce invero che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo. Quindi il Giudice può trarre il proprio convincimento sull’esistenza del rapporto di filiazione da ogni mezzo di prova, comprese le testimonianze de relato, il comportamento processuale delle parti e le risultanze dotate di mero valore indiziario.

Ed infatti, nonostante ad oggi la giurisprudenza ritenga che lo strumento più idoneo a provare la paternità sia la consulenza tecnica genetica, è considerato valido indizio, su cui fondare il convincimento circa la sussistenza del rapporto di filiazione, il rifiuto del padre di sottoporsi al test del DNA (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 21/12/2015 n. 25675).

L’unico limite posto dal Legislatore è quello contenuto nell’ultimo comma dell’art. 269 c.c., che afferma che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della filiazione.
Tali circostanze, però, ben possono concorrere con gli altri elementi probatori a sostegno del convincimento del Giudice in ordine alla sussistenza della paternità.

Nel processo per dichiarazione giudiziale di paternità promosso dal figlio maggiorenne, quindi, la madre è ritenuta capace di testimoniare e le sue dichiarazioni possono essere utilizzate ai fini della decisione, in concorso con le altre risultanze, anche indiziarie, emerse nel corso del giudizio.

Sul punto, invero, la Suprema Corte ha chiarito che nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, promosso da soggetto maggiorenne, vada esclusa ogni valutazione sulla capacità a testimoniare della madre naturale ai sensi dell’art 246 c.p.c., in quanto la madre non è parte del giudizio (così ex multis Cass. Civ., Sez. I , 17/07/2012, n. 12198).
Nella sopra richiamata sentenza viene infatti precisato che la madre “non può essere litisconsorte necessaria, in quanto legittimato passivo è il solo genitore, (ed in mancanza i suoi eredi) nei confronti del quale si intende accertare la filiazione (Cass. 3143 del 1994, S.U. 21287 del 2005), né legittimata attiva, quando il figlio naturale abbia raggiunto la maggiore età. La corretta configurazione della sua posizione processuale può essere desunta dall’interpretazione coordinata dell’art. 276 c.c. u.c. e art. 269 c.c.. L’art. 276 c.c., u.c., stabilisce che alla domanda può contraddire “chiunque ne abbia interesse”. Secondo l’orientamento di questa sezione (Cass. 8355 del 2007) tale norma prefigura un intervento principale, regolato dall’art. 105, primo comma cod. proc. civ. e non meramente adesivo” (così Cass. Civ., Sez. I , 17/07/2012, n. 12198).

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare le pagine del sito dedicate al diritto al risarcimento del figlio non riconosciuto ed ai diritti dei minori.