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Il monopattino elettrico

La legge 160/2019 ed il successivo D.L. 162/19, come convertito dalla Legge 8/2020, hanno dettato le regole per la circolazione del monopattino elettrico.

In particolare l’art. 75 della L. 160/2019 ha chiarito che il monopattino elettrico può circolare ed è equiparato al velocipede ai sensi del Codice della Strada, purché rispetti determinate caratteristiche tecniche stabilite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4/06/2019.

Infatti, posto che i monopattini elettrici, proprio come le biciclette, non sono soggetti ad alcuna immatricolazione e targatura, devono però:

  • avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
  • essere dotati di un limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h, quando viaggiano su strada, ed i 6 Km/h, quando circolano in area pedonale;
  • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
  • riportare la marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
  • non essere dotati di posto a sedere, perché devono essere destinati ad un utilizzo esclusivo in piedi;
  • da mezz’ora dopo il tramonto e per tutta la durata dell’oscurità, o comunque anche di giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedono, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse o catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive. In mancanza non possono essere utilizzati ma solo condotti o trasportati a mano. Nelle medesime condizioni inoltre il conducente deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti.

Chiunque circola con un monopattino a motore, avente caratteristiche tecniche diverse da quelle previste dalla norma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 400,00 euro, nonché alla sanzione accessoria della confisca del mezzo.

Proprio come per la conduzione della bicicletta, non sono necessari titoli abilitativi, ma per poter utilizzare su strade pubbliche il monopattino elettrico occorre avere compiuto quattordici anni di età.

I minori di età devono inoltre indossare idoneo casco protettivo.
Circa l’idoneità del casco protettivo, la circolare del Ministero dell’Interno del 9/03/2020 ha chiarito che possono considerarsi idonei i “modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo (per l’uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocità)”.

Non possono essere trasportate altre persone, animali od oggetti, ed è vietato condurre animali o farsi trainare da qualche veicolo.

I conducenti dei monopattini elettrici devono sempre reggere il manubrio con entrambe le mani, salvo per segnalare la manovra di svolta, e non possono procedere mai affiancati in un numero superiore a due; in ogni caso, devono viaggiare su un’unica fila quando lo richiedono le condizioni della circolazione.

Il monopattino elettrico può circolare su tutte le strade urbane in cui vi è limite di velocità inferiore o pari ai 50 Km/h, sono invece escluse le strade urbane con limite di velocità superiore o quelle dove è espressamente vietata la circolazione dei velocipedi. Sulle strade extra urbane è possibile circolare ma solo all’interno della pista ciclabile.

Il conducente del monopattino elettrico deve rispettare il limite di velocità di 25 Km/h quando circola su strada e di 6 Km/h quando circola su area pedonale, nelle aree in cui tale circolazione sia consentita.

Chiunque violi le disposizioni di comportamento e di guida sopra descritte è punibile con una sanzione amministrativa, che può variare da 50,00 a 400,00 euro, a seconda della disposizione violata.

Oltre alla disciplina specifica appena illustrata, il monopattino elettrico, in quanto veicolo equiparato al velocipede, è soggetto all’applicazione delle norme di comportamento di carattere generale previste dal Codice della Strada ed, in particolare, all’art. 182 CdS, che disciplina la circolazione dei velocipedi, oltre che, in caso di violazione, alle relative sanzioni.

A titolo esemplificativo, quindi, il conducente di monopattino elettrico ha l’obbligo di segnalare tempestivamente la svolta con il braccio, di circolare sul margine destro della carreggiata, può utilizzare il cellulare solo con l’auricolare e mantenendo libero l’uso delle mani.

Se si circola con monopattino elettrico in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanza stupefacente o psicotropa, si risponde per violazione degli artt. 186 e 187 CdS e si è sottoposti alle medesime sanzioni previste per gli automobilisti.

Tutti gli altri dispositivi elettrici, quali segway, hoverboard e monowheel, non possono circolare su strade pubbliche, a meno che non si tratti delle apposite aree predisposte per la sperimentazione sui predetti mezzi.

Dopo aver fatto il punto sulla disciplina oggi vigente, è importante altresì segnalare che sono in rapidissimo aumento i sinistri stradali che vedono coinvolti conducenti di monopattini elettrici, molti dei quali giovanissimi.

Anche il monopattino elettrico, come la bicicletta, non è soggetto ad alcun obbligo assicurativo.
Tuttavia, in caso di sinistro causato da monopattino, il conducente (i genitori in caso di conducente minorenne) è comunque tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi.

E’ quindi fondamentale il rispetto delle norme di comportamento, in quanto anche solo il concorso di colpa del conducente del monopattino potrebbe avere risvolti significativi in termini di risarcimento del danno conseguente al sinistro.

E’ altrettanto importante, in caso di sinistro, rivolgersi immediatamente ad un professionista, per poter avere, sin dall’inizio, l’assistenza tecnica di un legale, che assicuri al danneggiato la protezione dei suoi diritti ed il riconoscimento di tutti i danni sofferti.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati è possibile consultare le pagine dedicate ad Infortunistica stradale e comportamento da tenere in caso di incidente.