L’Amministrazione di sostegno e la tutela del beneficiario

L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004, che ha novellato gli artt. 404 e ss. del codice civile, rappresenta un istituto di protezione giuridica nei confronti di soggetti affetti da incapacità fisica o psichica, i quali non posso provvedere autonomamente, anche in via meramente parziale o temporanea, ai propri bisogni e alle proprie necessità.

La nuova figura giuridica ha affiancato i precedenti strumenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, senza sostituirli, con l’intento di offrire uno strumento maggiormente focalizzato sulla tutela degli interessi del beneficiario. Invero, quest’ultimo risulta ad oggi al centro dell’attenzione del legislatore al punto da averne orientato le scelte nell’ambito delle recenti riforme, sostituendo il precedente interesse avuto di mira, quello del patrimonio.

Invero, gli altri strumenti, già previsti dal codice, dell’interdizione e dell’inabilitazione presentano caratteri di estrema rigidità, con riguardo sia ai presupposti applicativi, sia alle conseguenti limitazioni della capacità di agire che il soggetto interdetto o inabilitato subisce. Sicché, mediante il ricorso a tali istituti non sempre è possibile garantire il miglior interesse del soggetto beneficiario, in quanto la intrinseca rigidità del sistema non consente di modulare la misura limitativa nel rispetto delle reali esigenze di protezione di volta in volta emergenti. Infatti, all’epoca in cui vennero concepite, tali misure fungevano da strumenti volti non alla tutela dell’incapace, bensì alla protezione del patrimonio, avuto riguardo anche ai pregiudizi che gli atti conseguenti all’incapacità avrebbero potuto cagionare ai familiari del beneficiario.

Mediante l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, il legislatore ha voluto fornire il Giudice e i privati di uno strumento nuovo, pensato e creato a mente delle reali esigenze di tutela del soggetto beneficiario, garantendo, a tal fine, la massima flessibilità dei presupposti applicativi e degli effetti conseguenti, così da permettere al Giudice, all’atto di nomina dell’amministratore, di stabilire punto per punto i compiti di quest’ultimo e le limitazioni del soggetto beneficiario. La nuova misura, infatti, persegue la finalità di “tutelare, con minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (cfr. art. 1 l. 2004 n. 6). Tale intento legislativo emerge altresì dall’art. 406 c.c., nella parte in cui dispone che “la scelta dell’amministrazione di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”.

Ciò che vale a distinguere l’amministrazione di sostegno dalle affini figure dell’interdizione e dell’inabilitazione non è, dunque, la maggiore e minore infermità che affligge il soggetto beneficiario, bensì un criterio funzionale, collegato alle reali esigenze che si intende di volta in volta perseguire, tenuto conto del fatto che le misure dell’interdizione e dell’inabilitazione rivestono carattere residuale.

La duttilità e l’elasticità dell’istituto emerge con chiarezza dalle disposizioni codicistiche.
In particolare, l’art. 405 co. 5 n. 3) e 4) c.c. prevede che il decreto di nomina deve indicare, tra l’altro, l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Il decreto di nomina, pertanto, contiene, oltre all’indicazione precisa dei poteri e dei doveri dell’amministratore, anche le limitazioni alla capacità di agire del beneficiario. Sicché, a differenza di quanto accade con riferimento agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, i quali, una volta applicati, non consentono alcuna modulazione circa gli effetti da essi derivanti, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva ogni facoltà non espressamente indicata nel decreto tra quelle oggetto di limitazione. L’art. 409 c.c. dispone, invero, che l’amministrato “conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”. Così, anche la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo” (Corte Cost. sent. n. 114/2019).

Muovendo da tale assunto, ci si è chiesti se l’amministrato conservi alcune capacità specifiche, quali la capacità di testare, quella di donare o quella di contrarre matrimonio. Sul punto, è interessante richiamare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, sent. n. 114 del 2019, nella quale il Giudice delle leggi ha precisato che “il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona […] a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato”. Inoltre, la Corte ha evidenziato la tendenza che orienta il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui emerge che “l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17962)”.
Sulla scorta di tali premesse, quanto alla capacità di fare testamento, si ritiene che il beneficiario di amministrazione di sostegno conservi tale facoltà, laddove essa non sia espressamente limitata dal decreto di nomina. Invero, in primo luogo, l’art. 591 c.c. non comprende, tra i soggetti non ammessi a redigere testamento, il destinatario dell’amministrazione di sostegno. Inoltre, non si comprenderebbe l’esigenza, avvertita dal legislatore, di introdurre la precisazione di cui all’art. 411 co. 3 c.c. nell’ipotesi in cui si assumesse un’invalidità assoluta delle disposizioni testamentarie provenienti dall’amministrato.

Con riguardo, poi, alla capacità di donare, coerentemente con le conclusioni già raggiunte rispetto alla capacità di disporre per testamento, nella medesima sentenza la Corte Costituzionale ha affermato che “il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.”. Deve, invero, escludersi, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le limitazioni previste dal codice per l’interdizione e l’inabilitazione si estendano automaticamente anche all’amministrazione di sostegno.

Infine, con riguardo alla possibilità per il beneficiario di contrarre matrimonio, occorre svolgere le medesime considerazioni di fondo fino ad ora enunciate. Trattandosi di un diritto personalissimo, non suscettibile di rappresentanza, il diritto di contrarre matrimonio residua in capo all’amministrato ogni qual volta esso non sia espressamente escluso dal decreto di nomina. Opinando in senso contrario, si giungerebbe ad una indebita limitazione della capacità di agire del soggetto amministrato, la quale, a sua volta, si tradurrebbe, di fatto, in una limitazione della capacità giuridica, privando il soggetto di un diritto fondamentale senza che vi sia una reale esigenza in tal senso. Ciò si porrebbe in aperto contrasto con la ratio della legge che ha introdotto il nuovo istituto, posto a principale tutela del soggetto beneficiario. A conferma di tali conclusioni, la Corte Costituzionale ha ricordato che anche la Corte di Cassazione è giunta a ritenere che “al beneficiario di amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio (atto personalissimo, al pari della donazione […]), previsto per l’interdetto dall’art. 85 cod. civ., salvo che il giudice tutelare non lo disponga esplicitamente con apposita clausola, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ.”.

Per maggiori informazioni è consultabile sul sito l’approfondimento Amministratore di sostegno e testamento biologico nonchè l’area tematica sull’amministrazione di sostegno.

Diritto all’anonimato della madre e diritto del figlio di conoscere le proprie origini

Il diritto all’oblio è un diritto fondamentale della persona e, in particolare, costituisce espressione di quel fenomeno conosciuto dai giuristi come emersione di “nuovi diritti”. Infatti, il diritto all’oblio rappresenta una specificazione del diritto fondamentale alla riservatezza e all’identità personale, riconosciuto e garantito dalla Costituzione, la cui esigenza di tutela è emersa nell’ultimo ventennio a seguito del progresso e dell’evoluzione sociale e tecnologica, nonché dell’apertura dell’ordinamento interno alle fonti sovranazionali, le quali talvolta introducono nuovi diritti, talaltra conferiscono nuova connotazione ai diritti fondamentali già presenti nel nostro sistema interno.

In relazione al diritto all’oblio, conosciuto anche come “diritto ad essere dimenticati”, una delle principali questioni che ha raggiunto le aule di giustizia attiene al diritto della madre naturale a mantenere l’anonimato a seguito del parto, a cui si contrappone, specie in tempi recenti, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Anche quest’ultimo, invero, costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona, segnatamente, del diritto all’identità personale, al pieno sviluppo ed estrinsecazione della persona, nonché del diritto del minore ad avere una famiglia.

Trattandosi di due diritti di pari rango, peraltro inerenti la sfera della personalità, al legislatore ed alla giurisprudenza è rimesso il compito di operare un bilanciamento e rinvenire un punto di equilibrio, laddove possa raggiungersi un’adeguata tutela dell’uno, con il minor corrispondente sacrificio dell’altro.

A tal proposito, il legislatore, intervenuto con la legge n. 184/1983 in materia di adozione e affidamento dei minori, optava per la massima tutela della riservatezza della madre, considerando il diritto di quest’ultima prevalente, in particolare, al fine di garantire la possibilità di partorire in strutture adeguate, mantenendo l’anonimato, a donne la cui condizione personale, sociale od economica non avrebbe consentito loro di tenere con sé il bambino. In tal senso, attraverso la tutela della madre, il legislatore intendeva perseguire un obiettivo di garanzia trascendente il singolo e operante su un piano di utilità sociale, quello della protezione delle nascite, dello sviluppo e della tutela della salute della gestante e della prole.
Invero, l’art. 28 della l. 184/1983 prevede la possibilità per figlio adottivo, compiuto il venticinquesimo anno di età, di accedere alle informazioni riguardanti le proprie informazioni biologiche, salvo che egli non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale o che alcuno dei genitori biologici “abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia prestato in consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”. Pertanto, la scelta compiuta dal legislatore si rivolge alla tutela dell’anonimato della madre, non prevedendo neppure alcuno strumento volto a verificare l’attualità e la persistenza di una volontà in tal senso. Attraverso l’irrevocabilità della scelta, infatti, si garantisce, da un lato, costante tutela alla madre, anche a distanza di anni dal parto, dall’altro, il diritto del figlio a non subire in futuro intrusioni nella proprie sfera personale da parte della madre in ipotesi di ripensamento.

Tuttavia, la scelta del legislatore, reputata legittima dalla Corte Costituzionale nel 2005, è stata rimessa in discussione da parte della Corte EDU nel 2012, quando la Corte dei diritti ha affermato che la legislazione italiana non tenta in realtà di operare alcun bilanciamento tra i fondamentali diritti che vengono in rilievo, optando, al contrario, per un’assoluta a cieca preferenza per gli interessi della madre. In tal senso, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8 CEDU.

Sulla scorta di tale decisione, la Corte Costituzionale, nuovamente invitata a pronunciarsi, ha dichiarato, con sentenza n. 278/2013, la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 28 co. 7 l. 184/83, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396” a seguito della richiesta del figlio di conoscere le proprie origini, al fine di verificare la persistenza e l’attualità della scelta dell’anonimato compiuta all’atto del parto. Nella medesima pronuncia, la Corte ha invitato il legislatore ad intervenire, colmando la alcuna normativa venutasi a creare.

Nonostante ciò, l’inerzia del potere legislativo perdura tutt’oggi, sicché è la giurisprudenza ad occuparsi della questione, nel tentativo di delinearne i delicati confini.

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte cost. n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità” (così Sez. Un. sent. n. 1946/2017).

Ulteriori pronunce della Suprema Corte, poi, proseguono nell’opera ermeneutica, in attesa dell’intervento legislativo, al fine di definire l’attuale sistema di tutele e conferire ad esso tratti sempre più chiari e certi.
Con la sentenza n. 3004 del 2018, i Giudici di legittimità hanno affermato che “nel caso di c.d. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento”. Invero, afferma la Corte, una diversa soluzione determinerebbe un’inaccettabile compromissione del diritto fondamentale del figlio, in contrasto con la necessaria reversibilità del segreto.

Ancora, più di recente, con la pronuncia n. 6963 del 2018, la Cassazione ha affermato che “l’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.

Riconoscimento delle sentenze straniere di adozione di minore

Quale valore assume in Italia la sentenza straniera di adozione di un minore? È possibile procedere al riconoscimento nell’ambito dell’ordinamento interno?

La legge 218/1995, recante norme interne di diritto internazionale privato, si occupa della relativa questione, stabilendo un’articolata disciplina. In particolare, all’art. 41, primo comma, è previsto che i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconosciuti in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge, mentre al secondo comma vengono fatte salve le disposizioni di carattere speciale in materia di adozione di minori. La legge, pertanto, mira a stabilire un coordinamento tra la disciplina generale di diritto internazionale privato e le leggi speciali in materia, nella specie, la legge 184/1983 sull’adozione internazionale di minori, ritenuta prevalente rispetto alla prima.

Nella prassi, tuttavia, non è sempre chiaro quando si debba fare applicazione dell’una o dell’altra normativa.

In particolare, si procederà al riconoscimento secondo le norme del diritto internazionale privato delle adozioni cd. “estere”, caratterizzate, quindi, integralmente da elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano.
In presenza, invece, di elementi di collegamento con l’ordinamento interno, richiamati dalla legge 184/1983, sarà applicabile il procedimento di riconoscimento disciplinato dalla relativa normativa.
I due procedimenti presentano rilevanti diversità. Invero, la normativa generale prevede il riconoscimento diretto delle sentenze straniere che, al ricorrere di determinati presupposti, sono soggette a trascrizione automatica nei registri di stato civile, senza necessità di ricorso ad alcun procedimento. Inoltre, in caso di mancata attuazione o di contestazione del riconoscimento, è previsto il ricorso alla Corte d’Appello del luogo di attuazione.
Al contrario, la legge speciale sull’adozione internazionale richiede, ai fini del riconoscimento della sentenza straniera di adozione, la delibazione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Le difficoltà nell’individuazione della disciplina applicabile in concreto hanno condotto a numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, che a più riprese si sono occupate del coordinamento delle due normative.

Orbene, dall’analisi delle pronunce rese, emerge una tendenza pressoché assoluta da parte delle Corti ad attrarre il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione nell’ambito di applicazione della l. 184/83, con conseguente necessità di delibazione del Tribunale per i Minorenni. Sicché, la disciplina della l. 218/95 viene ritenuta quasi mai applicabile nella pratica, dimostrando una tendenziale opposizione all’automatismo del riconoscimento in materia di adozione. Gli unici casi in cui tale disciplina viene ritenuta applicabile attengono alle adozioni “totalmente estere”, ossia che non recano elementi di collegamento con l’ordinamento interno.

Al contrario, si ritiene applicabile la norma speciale anche qualora occorra procedere al riconoscimento di decisioni straniere di adozione da parte di genitori che, in possesso della cittadinanza nello Stato di origine del minore, risiedono stabilmente in Italia.

Ciò per due ordini di ragioni principali. Il primo attiene alla verifica della compatibilità degli effetti del provvedimento con l’ordine pubblico e con i principi fondamentali dello Stato. Il secondo, ancor più rilevante, attiene alla tutela del minore e al controllo che la decisione da riconoscere risponda al maggiore interesse di quest’ultimo. Invero, l’esigenza di assicurare un controllo rigoroso sulla compatibilità del provvedimento con l’ordinamento interno, unitamente a quella di evitare che lo strumento del riconoscimento possa prestarsi ad eventuali abusi, induce le Corti ad attribuire la competenza circa il vaglio di compatibilità al Tribunale per i Minorenni. In tal senso, i Giudici sottolineano la portata tendenzialmente generale della competenza di tale Tribunale in materia di adozione di minori, nonché i maggiori strumenti di indagine e di intervento di cui lo stesso dispone a tutela dell’interesse dell’adottando (cfr. Cass. sent. n. 29668/2017).

Si ritiene, pertanto, che il superiore interesse del minore che viene in rilievo in materia di adozioni possa essere maggiormente tutelato dal Tribunale a ciò generalmente preposto (ovvero il Tribunale dei Minori), anche attraverso l’adozione di decisioni che vanno oltre il semplice riconoscimento del provvedimento straniero, quali, ad esempio, la conversione dell’adozione non legittimante in adozione legittimante (ex art. 32 co. 3 l. 184/83).

Infine, la giurisprudenza ritiene l’applicabilità della normativa speciale anche nel caso in cui i genitori non abbiano fatto ricorso alla procedura per l’adozione internazionale, ma al diverso procedimento di adozione in vigore nello Stato di provenienza del minore.

Assegni familiari: domanda ANF on line dal 1°Aprile 2019

I lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno richiedere l’assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16) esclusivamente in modalità telematica, inoltrando la domanda online direttamente ovvero per il tramite del patronato o degli intermediari dell’INPS.

Non sarà più possibile presentare domanda per gli assegni al nucleo familiare al datore di lavoro, modalità di richiesta vigente fino al 31 marzo e che sarà superata per garantire un maggior rispetto della privacy dei lavoratori dipendenti e per garantire il corretto calcolo dell’importo spettante.

Resta inalterata invece la modalità di richiesta degli assegni familiari per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che continueranno a richiederli direttamente al datore di lavoro presentando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

È con la circolare n. 45 che l’INPS illustra le novità relative alle modalità di presentazione della domanda per gli assegni familiari che riguardano i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole.
La richiesta per ottenere gli ANF, l’assegno al nucleo familiare il cui importo è erogato direttamente in busta paga, dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica.
La motivazione della novità è duplice: c’entra la privacy ma, parallelamente, l’INPS intende assicurare una maggiore correttezza nel calcolo dell’importo riconosciuto.

Le domande per la prestazione familiare, sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dal 1° aprile 2019 dovranno essere presentate esclusivamente all’INPS.

Sarà l’INPS, una volta ricevute le domande, a calcolare gli importi giornalieri degli assegni al nucleo familiare e quelli mensili teoricamente riconosciuti in base: alla composizione del nucleo familiare; al reddito conseguito negli anni precedenti. Il lavoratore, dopo aver fatto domanda, riceverà una comunicazione da parte dell’INPS soltanto nel caso di reiezione della richiesta di erogazione degli assegni familiari.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.