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I figli maggiorenni hanno il dovere di cercare lavoro

Con la recente ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che quando il figlio abbia raggiunto la maggior età non sussiste più un obbligo automatico dei genitori di mantenerlo, neppure nei casi di mancata indipendenza economica dello stesso.

Il dovere dei genitori di mantenere i figli non permane per sempre, ma è strettamente collegato al loro dovere di educazione ed istruzione e, quindi, sussiste solo laddove sia ancora in corso un percorso di studi o per un lasso di tempo ragionevole finalizzato alla ricerca di un lavoro che assicuri al figlio l’indipendenza economica.

In ottemperanza al principio di autoresponsabilità, i figli hanno l’obbligo, terminato il loro percorso formativo, di attivarsi per reperire un’attività lavorativa che li porti all’indipendenza economica, anche riducendo, se necessario, le proprie aspirazioni.

Con l’ordinanza in commento, infatti, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato contro la pronuncia con cui la Corte di Appello di Firenze revocava l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento per il figlio, ultra trentenne ed ancora convivente con la madre, che aveva da tempo terminato gli studi e trovato occupazione precaria come insegnante supplente.

La Suprema Corte ha invero affermato che, se da un lato è pacifico l’obbligo dei genitori di istruire, mantenere ed educare i figli minori, tale dovere viene presuntivamente meno con la maggior età e può essere riconosciuto solo al ricorrere di determinate circostanze da valutare caso per caso.

Ciò si desume chiaramente dal tenore letterale del primo comma dell’art. 337 septies del codice civile, che prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.

Il figlio, al compimento della maggior età, diviene infatti autonomo e capace di agire, raggiungendo altresì la capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato.

La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che è necessario eliminare ogni automatismo tra obbligo di mantenimento del genitore e mancato raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio, ribadendo che il riconoscimento dell’assegno potrà avvenire solo se la mancata autosufficienza sia altresì accompagnata da un concreto impegno del figlio nella propria formazione personale o nella ricerca di un impiego, qualora la fase formativa sia terminata.

In particolare, sulla base della pronuncia sopra richiamata, si può ritenere che la Corte di Cassazione abbia inteso riconoscere il diritto al mantenimento per il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, al ricorrere delle seguenti situazioni:
a) la sussistenza di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate in una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione da parte del figlio di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l’esistenza di un percorso di realizzazione delle proprie aspirazioni, che sia ancora in corso di svolgimento ed in cui il figlio dimostri effettivo impegno ed adeguati risultati (tempestività degli esami ed adeguatezza dei voti conseguiti);
c) l’essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, durante cui il figlio si stia razionalmente ed attivamente adoperando nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia esso confacente o meno alla specifica formazione professionale conseguita.

In conclusione, “l’obbligo di mantenimento legale cessa con la maggior età del figlio; in seguito ad essa, l’obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme sopra richiamate” (così Cass, Civ., Sez. I, ordinanza 14/08/2020, n. 17183).

Spetterà, poi, alla parte (genitore o figlio maggiorenne) che richiede il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, provare il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica e dimostrare altresì di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale e di essersi, con pari impegno, adoperato per la ricerca di un lavoro.

Diritto al risarcimento del danno del figlio non riconosciuto

Il diritto al risarcimento del danno del figlio non riconosciuto

La sentenza n. 697/2019, con cui la Corte d’Appello di Bologna, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità, ha confermato il diritto della figlia al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre e dell’assenza di un solido rapporto con quest’ultimo.

Nel caso esaminato dalla Corte d’Appello di Bologna il diritto della figlia al risarcimento del danno nasceva proprio dalla privazione della figura paterna che il padre le aveva inflitto.

Si è infatti accertato che il genitore, pur consapevole del rapporto di filiazione, non si è mai comportato da padre né in privato né nella sfera sociale, cagionando dunque nella figlia una grave sofferenza per la consapevolezza di non essere stata desiderata ed accolta come tale.

La Corte d’Appello di Bologna ha, dunque, confermato l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26205/2013, in cui si è affermata l’esistenza di un “automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 c.c., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore”.

Con la successiva sentenza n. 3079/2015, la Corte di Cassazione ha altresì sancito che “il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione – oltre che nelle norme di natura internazionale recepito nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole

In sintesi, per effetto della semplice procreazione il figlio acquisisce il diritto di essere mantenuto ed educato dai propri genitori e di condividere con gli stessi la relazione filiale, sia nella sfera privata ed affettiva, sia in ambito sociale. Ciò a prescindere dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di paternità.

La violazione di tale diritto da parte del genitore costituisce quindi un grave inadempimento agli obblighi sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 1989.

A tale inadempimento consegue, pertanto, il diritto del figlio al risarcimento del danno, quando il comportamento del genitore abbia determinato un vuoto affettivo e sociale nel figlio.

In allegato il testo integrale della sentenza. E’ inoltre consultabile il nostro approfondimento Figlio non riconosciuto e testimonianza della madre, nonchè l’area tematica Diritto dei minori.

Diritto all'anonimato della madre

Diritto all’anonimato della madre e diritto del figlio di conoscere le proprie origini

Il diritto all’oblio è un diritto fondamentale della persona e, in particolare, costituisce espressione di quel fenomeno conosciuto dai giuristi come emersione di “nuovi diritti”. Infatti, il diritto all’oblio rappresenta una specificazione del diritto fondamentale alla riservatezza e all’identità personale, riconosciuto e garantito dalla Costituzione, la cui esigenza di tutela è emersa nell’ultimo ventennio a seguito del progresso e dell’evoluzione sociale e tecnologica, nonché dell’apertura dell’ordinamento interno alle fonti sovranazionali, le quali talvolta introducono nuovi diritti, talaltra conferiscono nuova connotazione ai diritti fondamentali già presenti nel nostro sistema interno.

In relazione al diritto all’oblio, conosciuto anche come “diritto ad essere dimenticati”, una delle principali questioni che ha raggiunto le aule di giustizia attiene al diritto della madre naturale a mantenere l’anonimato a seguito del parto, a cui si contrappone, specie in tempi recenti, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Anche quest’ultimo, invero, costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona, segnatamente, del diritto all’identità personale, al pieno sviluppo ed estrinsecazione della persona, nonché del diritto del minore ad avere una famiglia.

Trattandosi di due diritti di pari rango, peraltro inerenti la sfera della personalità, al legislatore ed alla giurisprudenza è rimesso il compito di operare un bilanciamento e rinvenire un punto di equilibrio, laddove possa raggiungersi un’adeguata tutela dell’uno, con il minor corrispondente sacrificio dell’altro.

A tal proposito, il legislatore, intervenuto con la legge n. 184/1983 in materia di adozione e affidamento dei minori, optava per la massima tutela della riservatezza della madre, considerando il diritto di quest’ultima prevalente, in particolare, al fine di garantire la possibilità di partorire in strutture adeguate, mantenendo l’anonimato, a donne la cui condizione personale, sociale od economica non avrebbe consentito loro di tenere con sé il bambino. In tal senso, attraverso la tutela della madre, il legislatore intendeva perseguire un obiettivo di garanzia trascendente il singolo e operante su un piano di utilità sociale, quello della protezione delle nascite, dello sviluppo e della tutela della salute della gestante e della prole.
Invero, l’art. 28 della l. 184/1983 prevede la possibilità per figlio adottivo, compiuto il venticinquesimo anno di età, di accedere alle informazioni riguardanti le proprie informazioni biologiche, salvo che egli non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale o che alcuno dei genitori biologici “abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia prestato in consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”. Pertanto, la scelta compiuta dal legislatore si rivolge alla tutela dell’anonimato della madre, non prevedendo neppure alcuno strumento volto a verificare l’attualità e la persistenza di una volontà in tal senso. Attraverso l’irrevocabilità della scelta, infatti, si garantisce, da un lato, costante tutela alla madre, anche a distanza di anni dal parto, dall’altro, il diritto del figlio a non subire in futuro intrusioni nella proprie sfera personale da parte della madre in ipotesi di ripensamento.

Tuttavia, la scelta del legislatore, reputata legittima dalla Corte Costituzionale nel 2005, è stata rimessa in discussione da parte della Corte EDU nel 2012, quando la Corte dei diritti ha affermato che la legislazione italiana non tenta in realtà di operare alcun bilanciamento tra i fondamentali diritti che vengono in rilievo, optando, al contrario, per un’assoluta a cieca preferenza per gli interessi della madre. In tal senso, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 8 CEDU.

Sulla scorta di tale decisione, la Corte Costituzionale, nuovamente invitata a pronunciarsi, ha dichiarato, con sentenza n. 278/2013, la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 28 co. 7 l. 184/83, “nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396” a seguito della richiesta del figlio di conoscere le proprie origini, al fine di verificare la persistenza e l’attualità della scelta dell’anonimato compiuta all’atto del parto. Nella medesima pronuncia, la Corte ha invitato il legislatore ad intervenire, colmando la alcuna normativa venutasi a creare.

Nonostante ciò, l’inerzia del potere legislativo perdura tutt’oggi, sicché è la giurisprudenza ad occuparsi della questione, nel tentativo di delinearne i delicati confini.

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte cost. n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità” (così Sez. Un. sent. n. 1946/2017).

Ulteriori pronunce della Suprema Corte, poi, proseguono nell’opera ermeneutica, in attesa dell’intervento legislativo, al fine di definire l’attuale sistema di tutele e conferire ad esso tratti sempre più chiari e certi.
Con la sentenza n. 3004 del 2018, i Giudici di legittimità hanno affermato che “nel caso di c.d. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dall’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, di cento anni dalla formazione del documento”. Invero, afferma la Corte, una diversa soluzione determinerebbe un’inaccettabile compromissione del diritto fondamentale del figlio, in contrasto con la necessaria reversibilità del segreto.

Ancora, più di recente, con la pronuncia n. 6963 del 2018, la Cassazione ha affermato che “l’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28, comma 5, della l. n. 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto”.